Descrizione
IL VICE SINDACO
PREMESSO CHE:
- il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanato l’Avviso Regionale di Protezione Civile n. 26020 del 20/01/2026 – prot. n. 02102, valido dalle ore 16:00 del 20 gennaio 2026 fino alle ore 24:00 del 21 gennaio 2026, relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
- con tale Avviso è stato adottato, per la Zona B – area Centro-Settentrionale (versante tirrenico), il livello di Allerta Arancione – fase di Pre-Allarme, derivante dalla prevista intensificazione dei fenomeni meteo nella seconda parte della giornata e nelle successive 24–36 ore;
- dall’Avviso si evince che sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente molto elevati, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, raffiche di vento di burrasca fino a burrasca forte, nonché forti mareggiate lungo le coste esposte;
- le previsioni meteorologiche indicano che tali condizioni di maltempo interesseranno anche la giornata di martedì 21 gennaio 2026;
RILEVATO che il territorio del Comune di Campofelice di Fitalia ricade integralmente nella suddetta Zona B, risultando pertanto esposto a possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, quali allagamenti, frane e dissesti, anche in ambito urbano;
CONSIDERATO CHE:
- l’elevato livello di allerta dichiarato nell’anzidetto Avviso Regionale evidenzia uno scenario di particolare vulnerabilità del territorio comunale, anche in ragione delle precipitazioni pregresse e della possibile saturazione dei suoli, rendendo necessario stabilire specifiche misure cautelative e comportamentali, da osservare per tutta la durata dell’allerta meteo-idrogeologica, finalizzate a prevenire situazioni di rischio per la popolazione e a limitare l’esposizione ai pericoli connessi agli eventi atmosferici avversi;
- in particolare, l’evento meteorologico previsto, pur non quantificabile con assoluta certezza nei suoi effetti puntuali, può determinare situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, con possibili allagamenti diffusi, esondazioni localizzate e rischi correlati a forti raffiche di vento, quali la caduta di alberi, rami, cartelloni e strutture precarie;
- sussistono i presupposti di contingibilità e urgenza per l’adozione di provvedimenti limitativi e temporanei, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 – Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;
- la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- il Codice della protezione civile di cui al Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
- la direttiva 11 Maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento Della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell’Interno;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, la chiusura per la giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 di:
- tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale;
- i Cimiteri comunali;
- l’interdizione dell’accesso al pubblico alle ville, ai parchi e ai giardini comunali presenti sul territorio comunale.
ORDINA
alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di autoprotezione e, in particolare, di:
- di limitare gli spostamenti allo stretto necessario;
- di non accedere né occupare o sostare in locali a piano strada, seminterrati o interrati, nonché in aree potenzialmente esposte a rischio allagamento;
- di evitare la sosta o il transito in prossimità di corsi d’acqua, torrenti, ponti, sottopassi e aree a rischio idraulico;
- di non frequentare ville, parchi, giardini pubblici e aree verdi, né sostare in prossimità di alberi, pali, insegne, cartelloni, tettoie o altre strutture potenzialmente instabili;
- di mettere in sicurezza beni, materiali e veicoli, collocandoli in luoghi non esposti a rischio idraulico o idrogeologico;
- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite delle Autorità, consultando esclusivamente i canali istituzionali del Comune e degli organi di Protezione Civile.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza:
- alla Prefettura di Palermo;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio S.13 per la Provincia di Palermo;
- alla Sala Operativa regionale SORIS;
- al Servizio di Polizia locale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ventimiglia di Sicilia;
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istituto Comprensivo Villafrati – Beato Don Pino Puglisi;
nonché la pubblicazione:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune;
- sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “News”;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Palermo entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni dalla medesima data.
Il Vice Sindaco
Antonino Realmuto